Requisiti
Ai superstiti del pensionato deceduto spetta la pensione di reversibilità.
Nel caso in cui il soggetto deceduto non fosse titolare di trattamento pensionistico, i superstiti hanno diritto alla pensione indiretta sempre che, al momento del decesso, si verificano le seguenti condizioni alternative:
il lavoratore possiede 15 anni di contribuzione in tutta la vita lavorativa;
il lavoratore possiede 5 anni di contributi di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
Beneficiari
il coniuge e i figli aventi diritto;
in assenza del coniuge e di figli aventi diritto, i genitori;
in assenza dei genitori aventi diritto, i fratelli o le sorelle.
Coniuge
La pensione spetta anche al coniuge separato. Nel caso in cui, però, la separazione sia avvenuta per colpa o con addebito, il coniuge superstite ha diritto alla pensione solo se risulta titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.
Il coniuge superstite che si risposa perde il diritto alla pensione ma percepisce un assegno pari a due annualità della pensione stessa.
Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti a condizione che:
– il decesso del dante causa non sia anteriore al 12.3.1987;
– sia titolare dell’assegno di divorzio;
– non abbia contratto nuovo matrimonio successivamente al divorzio;
Figli
La pensione ai superstiti spetta ai figli legittimi o legittimati ed equiparati che, alla data del decesso del lavoratore, siano:
– minorenni;
– studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 ed i 21 anni;
– studenti universitari di età compresa tra i 18 ed i 26 anni (nei limiti della durata del corso legale di laurea);
– inabili di qualunque età ed a carico del genitore deceduto.
Genitori
I genitori del figlio deceduto possono accedere alla pensione a condizione che essi alla data del decesso:
– avessero compiuto il 65° anno di età;
– non fossero titolari di pensione diretta o indiretta;
– fossero a carico del figlio deceduto.
Se il genitore diventa titolare di altra pensione, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.
Fratelli e sorelle
I fratelli ed le sorelle del dante causa possono accedere alla pensione a condizione che essi alla data del decesso:
– fossero inabili al lavoro anche se di età inferiore agli anni 18;
– non fossero titolari di pensione diretta o indiretta;
– fossero a carico del lavoratore o del pensionato deceduto;
– non fossero coniugati.
Il diritto alla pensione ai superstiti viene meno se il fratello o la sorella ottengono un’altra pensione, cessa lo stato di inabilità o sopravviene matrimonio.
Misura della pensione
Ai superstiti spetta una percentuale della pensione che sarebbe spettata al lavoratore deceduto o di cui era titolare il pensionato deceduto:
60% al coniuge
70% al figlio unico titolare
20% per ogni figlio se ha diritto il coniuge
40% per ogni figlio in assenza del coniuge
15% per ogni altro superstite.