Il congedo di maternità obbligatorio consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo oppure, in regime di flessibiilità, 1 mese prima e 4 dopo (dal 2019 anche fino al nono mese e 5 mesi dopo).
L’astensione facoltativa è un periodo di assenza dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere; non spetta ai disoccupati o sospesi e ai lavoratori domestici. Può essere continuativo, frazionato e ora anche fruito in modalità oraria, e va richiesto entro il compimento dei 12 anni di vita del figlio, per un periodo complessivo tra i genitori non superiore a 10 mesi (11 mesi se il padre si astiene almeno per 3 mesi). Per la lavoratrice madre, questo congedo segue quello di maternità, mentre il lavoratore padre può beneficiarne sin dal giorno successivo al part.