La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo. In alcuni casi il veicolo necessita di un adattamento tecnico.
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