ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
CHE COS’È
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:
• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
• iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
REQUISITI
Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:
• riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale; • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
QUANDO SPETTA
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti. È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.